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Sez. 3, Sentenza n. 1731 del 26/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212550 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Interesse tutelato - Perseguibilità a querela - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212550-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone(art.660 c.p.). Con detta previsione, il legislatore ha, infatti, inteso tutelare, oltre alla quiete privata, la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)