Sez. 1, Sentenza n. 3503 del 24/03/1993 (Rv. 481528 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami | Contenzioso elettorale amministrativo - Ricorso per Cassazione - Disciplina applicabile - Notifica alla controparte a cura del ricorrente e deposito in cancelleria - Necessità - Atti oggetto del deposito - Decreto di fissazione dell'udienza di discussione - Esclusione - Notifica insieme al ricorso - Necessità - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Gravami
In tema di contenzioso elettorale amministrativo, a norma dell'art. 82- ter del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, come sostituito dall'art. I della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 - secondo cui, per quanto non diversamente disposto, nel giudizio di cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, con l'unica variante della riduzione a metà di tutti i termini - il ricorso per cassazione deve essere prima notificato alla controparte a cura del ricorrente e poi depositato in cancelleria; inoltre, oggetto del deposito sono gli atti indicati all'art. 369 cod. proc. civ. e non anche il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, che non deve essere notificata insieme al ricorso, ma solamente comunicato a norma dell'art. 377 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 ter CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)