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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 14/02/2003 (Rv. 561025 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Giudizio di cassazione - Decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Comunicazione - A cura della cancelleria - Art. 377 cod. proc. civ. - Applicabilità - Artt. 82, terzo comma, e 82/2, secondo comma, d.P.R. n. 570 del 1960 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561025-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In materia di contenzioso elettorale, le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma, e 82/2, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale la comunicazione di tale decreto di fissazione dell'udienza deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST., DPR 16/06/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)