Sez. 1, Sentenza n. 6292 del 16/03/2007 (Rv. 595748 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Arricchimento per risparmio di spesa - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
Nell'azione di arricchimento senza causa, l'ordinario termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere; se normalmente tale momento coincide con quello in cui si verificano l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, esso può essere, in ipotesi di arricchimento per risparmio di spesa, successivo al perfezionamento dell'arricchimento, qualora non si sia ancora completamente verificato o completato il depauperamento dell'altro soggetto (nella specie - espletamento in via di fatto, dopo la scadenza di pregressa convenzione, del servizio obitoriale da parte dell'istituto di medicina legale dell'università, in assenza di strutture comunali -, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nella scadenza della convenzione anziché nel perfezionamento della fattispecie di arricchimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)