Sez. 3, Sentenza n. 6570 del 29/03/2005 (Rv. 581855 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE | Prescrizione - Decorrenza - Dalla data del verificarsi dell'arricchimento - Giudicato sulla improponibilità dell'azione primaria - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE
Il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa non impedisce che essa possa esercitarsi in concorrenza o in pendenza dell'azione cosiddetta primaria. Pertanto, il termine di prescrizione dell'azione di arricchimento decorre, come per ogni altra azione, dal giorno in cui si matura il relativo diritto, che coincide con quello in cui si verifica l'arricchimento del beneficiario e la relativa diminuzione patrimoniale dell'altra parte, (e non dalla data del giudicato esterno che disconosce la proponibilità dell'azione primaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)