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Sez. 3, Sentenza n. 806 del 25/03/1970 (Rv. 346127 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA IN GENERE - PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - POSSIBILITA - ECCEZIONALITA - SEQUESTRO CONSERVATIVO INEFFICACE PER MANCATA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI CONVALIDA - AZIONE AUTONOMA DI RESPONSABILITA EX ART 96 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346127-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA IN GENERE - PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO - NECESSITA - PROPOSIZIONE IN SEPARATO GIUDIZIO - POSSIBILITA - ECCEZIONALITA - SEQUESTRO CONSERVATIVO INEFFICACE PER MANCATA PROPOSIZIONE DEL GIUDIZIO DI CONVALIDA - AZIONE AUTONOMA DI RESPONSABILITA EX ART 96 COD PROC CIV - AMMISSIBILITA.*

Se di regola l'Azione di risarcimento danni ex art 96 cod proc civ deve proporsi dinanzi allo stesso giudice che e chiamato a decidere sulla causa di merito, non puo escludersi che la stessa Azione possa, in taluni casi, esser fatta valere in un giudizio separato ed autonomo. (nella specie, un sequestro conservativo era stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art 683 cod proc civ per non avere il sequestrante provveduto ad instaurare il giudizio per la convalida del sequestro e per il merito. La SC, ha osservato che non poteva precludersi all'ex sequestrato il diritto di chiedere in via autonoma il risarcimento dei danni ex art 96 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)