Sez. 3, Ordinanza n. 898 del 18/01/2005 (Rv. 579877 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza declinatoria della competenza - Pronunciata dopo separazione di altre cause cumulate - Deduzione della illegittimità della separazione per l'esistenza di litisconsorzio necessario fra le cause - Ammissibilità come motivo di regolamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità solo con appello.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
È inammissibile come motivo di regolamento di competenza la deduzione che la sentenza declinatoria della competenza adottata su una delle cause cumulate, emessa dopo la precedente separazione dalle altre, avrebbe negato una fattispecie di litisconsorzio necessario esistente fra le parti nelle cause stesse, giacché in tal caso la pronuncia declinatoria della competenza, nel negare implicitamente la fattispecie di litisconsorzio necessario, si sarebbe concretata in una decisione anche sul merito, poiché la questione della sussistenza o meno del litisconsorzio necessario, afferendo alla legittimazione delle parti, deve considerarsi questione di merito rispetto a quella di competenza, con la conseguenza che la doglianza sul punto è proponibile solo con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)