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Sez. L, Sentenza n. 5496 del 14/03/2006 (Rv. 587576 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Qualificazione giuridica dell'azione conducente da una declinatoria di competenza - Pronuncia di merito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587576-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Quando il giudice esclude che sussistano gli estremi dell'azione davanti a lui proposta e per la quale sarebbe in astratto competente, ma ravvisa, invece, nella domanda gli estremi di un'altra azione di competenza di un diverso giudice, la sua pronunzia, anche se formalmente emessa sotto la forma di declinatoria di competenza, è sostanzialmente una pronunzia di merito, perché in effetti egli nega che sussistano le condizioni per poter accogliere la domanda, così come è stata formulata dalla parte. Ne consegue che la pronunzia del giudice di primo grado, formalmente di incompetenza "in parte qua", ma sostanzialmente di merito, è da ritenersi correttamente impugnata con l'appello, anziché con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 cod. proc. civ. .(Nella specie, con l'enunciato principio la S.C. ha rilevato che, avuto riguardo ad una domanda intesa alla condanna di due società ritenute collegate e costituenti un'unica struttura aziendale, il Tribunale era pervenuto alla declinatoria formale di competenza nei confronti di una delle due società sul presupposto dell'esclusione del dedotto collegamento societario e, perciò, della infondatezza nel merito della domanda così come avanzata dall'attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)