Sez. 2, Sentenza n. 265 del 23/01/1975 (Rv. 373472 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE - PATTO DI PRELAZIONE - CONCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FACOLTA DEL DESTINATARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - CONTRATTO CON OBBLIGAZIONE DEL SOLO PROPONENTE - PATTO DI PRELAZIONE - CONCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEL DESTINATARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FACOLTA DEL DESTINATARIO.*
A valutare il contegno dell'oblato come indice della volonta di aderire o meno all'offerta del proponente (ex art 1326 cod civ), la normale importanza di questo fattore non aumenta, ma al contrario, si affievolisce allorche si e in presenza di un 'contratto con obbligazioni del solo proponentè (art 1333 cod civ): infatti, verificandosi una tale ipotesi, nella quale rientra il patto di prelazione senza corrispettivo, il contratto si reputa concluso indipendentemente da un'espressa accettazione del destinatario, salvo a costui la facolta 'di rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli Usì (art 1333, secondo comma, cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)