Sez. 5, Sentenza n. 16896 del 21/07/2009 (Rv. 609236 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Destinatario - Ufficio che ha eseguito la registrazione - Impugnazione del silenzio rifiuto - Legittimazione passiva del medesimo ufficio - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE
L'istanza di rimborso dell'imposta di registro va rivolta - secondo quanto espressamente dispone l'art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale è, pertanto, anche il legittimato passivo della domanda giudiziale di impugnativa del conseguente silenzio-rifiuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)