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Sez. 5, Sentenza n. 1645 del 27/01/2010 (Rv. 611434 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE | Imposte sui redditi - Istanza di rimborso - Presentazione presso la sezione staccata della competente direzione regionale delle entrate - Silenzio rifiuto ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1093 - Formazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611434-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la presentazione di un'istanza di rimborso presso la sezione staccata della competente direzione regionale delle entrate non può ritenersi effettuata presso un ufficio incompetente ed è quindi idonea alla formazione del provvedimento negativo, nella forma del silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)