Sez. U, Sentenza n. 219 del 25/01/1967 (Rv. 325978 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - COMPLEMENTARE SUL REDDITO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - RICORSO AL METODO SINTETICO - CONTROLLO DELL'AGO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - COMPLEMENTARE SUL REDDITO - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - RICORSO AL METODO SINTETICO - CONTROLLO DELL'AGO - LIMITI.*
In materia di imposta complementare, qualora l'amministrazione finanziaria, concorrendo il presupposto di una evidente sproporzione tra capacita contributiva e risultanze del metodo analitico, abbia adottato in Sede di accertamento del reddito in luogo del metodo analitico quello sintetico (o deduttivo) il potere del giudice ordinario e circoscritto all'esame dell'avvenuta o non avvenuta specificazione dei fatti indice posti a base di tale metodo e della loro contestazione al contribuente, nonche della idoneita, o non, in astratto, dei fatti medesimi a legittimare la valutazione sintetica. Il giudice non puo, pertanto, portare il suo esame sulla valutazione quantitativa dei fatti indici, ne sull'esistenza dei fatti stessi, cosi come accertati dagli uffici e dalle commissioni tributarie. (Cfr.1783-48 641-45 54-40).*
Riferimenti normativi: Legge 17/09/1932 num. 1261 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)