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Sez. U, Sentenza n. 48 del 09/01/1978 (Rv. 389338 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389338-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - DETERMINAZIONE SINTETICA - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*

In materia di imposta complementare, qualora l'amministrazione finanziaria abbia adottato, in Sede di accertamento del reddito il metodo sintetico, anziche quello analitico, il potere del giudice ordinario rimane circoscritto all'accertamento dell'avvenuta specificazione dei fatti-indice posti a base dell'accertamento sintetico, dell'avvenuta contestazione dei medesimi al contribuente e dell'astratta idoneita di tali fatti a legittimare nel caso concreto il ricorso al metodo sintetico. (V 219/67, mass n 325978).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 17/09/1932 num. 1261 art. 1, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 137 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)