Sez. L, Sentenza n. 10585 del 05/11/1990 (Rv. 469613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSULENZA DISPOSTA IN VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL GIUDIZIO DI RINVIO O PROPRI DELL'INDAGINE TECNICA - RICHIAMO ALLE RELATIVE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ - ADESIONE ALLE MEDESIME CON PROPRIA AUTONOMA MOTIVAZIONE BASATA SULLE PROVE GIÀ ACQUISITE - LICEITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CONSULENZA TECNICA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - CONSULENZA DISPOSTA IN VIOLAZIONE DEI LIMITI DEL GIUDIZIO DI RINVIO O PROPRI DELL'INDAGINE TECNICA - RICHIAMO ALLE RELATIVE CONCLUSIONI - INAMMISSIBILITÀ - ADESIONE ALLE MEDESIME CON PROPRIA AUTONOMA MOTIVAZIONE BASATA SULLE PROVE GIÀ ACQUISITE - LICEITÀ.*
Nell'ipotesi di annullamento per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione, la circostanza che la potestas iudicandi del giudice di rinvio sia limitata - in Mancanza di novità derivanti dalla sentenza di Cassazione - alla rivalutazione dei fatti accertati non esclude la possibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quale normale mezzo di valutazione sotto il profilo tecnico di fatti già acquisiti, fermo restando che il giudice, ove abbia commesso al consulente, in violazione dei vincoli propri del giudizio di rinvio dei limiti propri dell'indagine tecnica, lo svolgimento di accertamenti o la formulazione di valutazioni giuridiche o di merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni della consulenza (ancorché la detta violazione stessa), potendo condividere tali conclusioni solo in base ad una propria autonomia (e sufficiente) motivazione, che sia basata sulla valutazione di elementi di prova legittimamente acquisiti al processo e tenga conto delle contrarie deduzioni delle parti tradottesi in osservazioni e rilievi specifici e concreti. (V 3894/84, mass n 435804).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)