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Sez. L, Sentenza n. 20496 del 25/07/2008 (Rv. 604713 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Commissioni statali di controllo - Soppressione per effetto dell'art. 10, comma dieci, della legge n. 131 del 2003 - Incapacità processuale dalla pubblicazione della legge n. 3 del 2001 - Fondamento - Conseguenze in tema di ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604713-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Le Commissioni statali di controllo, istituite dall'art. 3 del d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479 in ciascun capoluogo di regione per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti regionali, in sostituzione delle Commissioni di controllo sull'amministrazione regionale soppresse dall'art. 4 del d.lgs. n. 479 del 1993 cit., sono state a loro volta soppresse dall'art. 10, comma dieci, della legge n. 131 del 2003, e, comunque, la loro presenza ed il loro operato sono stati resi superflui già dopo la pubblicazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, che, abrogando il primo comma dell'art. 125 Cost., ha eliminato il controllo statale sugli atti regionali. Ne consegue che è inammissibile per difetto di capacità processuale, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il ricorso per cassazione sottoscritto da una di tali Commissioni già dopo l'entrata in vigore della citata legge costituzionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/11/1993 num. 479 art. 3 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 art. 10 com. 10 CORTE COST., Legge Cost. 18/10/2001 num. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Costituzione art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)