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Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 04/03/1997 (Rv. 502791 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Amministratore di condominio - Difetto di legittimazione processuale - Incidenza sulla valida costituzione del rapporto processuale e sulla legittimità del contraddittorio - Conseguenze - Rilevabilità di ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502791-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

Il difetto di legittimazione processuale (nella specie dell'amministratore di un condominio), attenendo alla legittimità del contraddittorio, nonché alla validità della sua costituzione, determina la nullità degli atti processuali compiuti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con l'unico limite del giudicato formatosi sul punto, se la relativa eccezione è stata disattesa dal primo giudice e non riproposta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)