Sez. 3, Sentenza n. 20586 del 22/11/2012 (Rv. 624457 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Interventi di speciale difficoltà - Nozione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Un intervento chirurgico di norma routinario non può mai ritenersi "di speciale difficoltà", ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. per il solo fatto che nel corso di esso si verifichino delle complicanze (in virtù di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto di non speciale difficoltà un intervento di isterectomia complicato dalla presenza di aderenze tra i tessuti, le quali avevano causato alla paziente un danno nefrologico).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)