Sez. 3, Sentenza n. 583 del 13/01/2005 (Rv. 579856 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Responsabilità professionale del medico chirurgo per dolo o colpa grave - Limitazione di responsabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Il prestatore d'opera (nella specie professione sanitaria), che versa in colpa per un'errata scelta tecnica, che all'origine si poneva come di semplice soluzione, non può poi più avvalersi della delimitazione della propria responsabilità per solo dolo o colpa grave, si sensi dell'art. 2236 cod.civ., per gli eventuali problemi tecnico-professionali di speciale difficoltà, in cui sia incorso nel prosieguo dell'espletamento della tecnica operativa errata, con la conseguenza che in tal caso èanche irrilevante la difettosa tenuta della cartella clinica che - ove risulti provata l'idoneità della condotta a provocare il danno alla salute - non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico, in relazione alla patologia accertata ed il danno subito alla salute (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto errata la scelta tecnica ed erronea la valutazione del parto - essendo rimasto accertato attraverso la espletata consulenza tecnica che l'originaria paralisi del neonato era stata conseguenza di un'errata manovra da parte del medico nella fase espulsiva del feto e dell'applicazione della ventosa, con una trazione ed entità di forza incongrua -, pur sottolineando che la fattispecie concreta doveva essere esaminata, più che con riferimento alla negligenza ed imprudenza, sotto il profilo della perizia, comportando l'adozione di una tecnica di parto errata, in relazione alle circostanze concrete ed in relazione ad un caso che non importava problemi tecnici di speciale difficoltà, un difetto di perizia da parte del medico; l'errata scelta iniziale della soluzione operativa che si presentava semplice ha costituito un antecedente dotato in concreto di efficienza causale, scaturente dal comportamento colpevole del prestatore d'opera professionale, anche per l'insorgenza dei problemi tecnici successivi e per l'evento dannoso conclusivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2236 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)