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Sez. L, Sentenza n. 5118 del 05/09/1980 (Rv. 408976 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408976-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE - INTERESSI - DECORRENZA.*

A norma dell'art 12 dll 9 novembre 1945 n 788, richiamato dalla legge 3 febbraio 1963 n 77, il pagamento dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro agli operai aventi diritto deve essere effettuato 'alla fine di ogni periodo di pagà e, pertanto, dalla scadenza di ogni periodo di paga sono dovuti gli interessi ex art 1282 cod civ, mentre l'autorizzazione all'integrazione salariale non incide sulla scadenza della relativa obbligazione, ma da solo diritto al rimborso dell'importo di essa, in favore del datore di lavoro, secondo le modalita del richiamato art 12.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 03/02/1963 num. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)