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Sez. L, Sentenza n. 2375 del 22/04/1981 (Rv. 413132 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO - INTEGRAZIONE SALARIALE SPETTANTE AGLI OPERAI - PAGAMENTO - DA PARTE DELL'INPS - ESCLUSIONE - DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413132-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI - RIDUZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL LAVORO - INTEGRAZIONE SALARIALE SPETTANTE AGLI OPERAI - PAGAMENTO - DA PARTE DELL'INPS - ESCLUSIONE - DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITA.*

Il pagamento dell'integrazione salariale spettante agli operai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia ed affini in virtu dell'art 1 della legge 3 febbraio 1963 n 77, nelle ipotesi di riduzione o sospensione temporanea del lavoro ivi considerate, deve essere effettuato, a norma dell'art 12 del dllt 9 novembre 1945 n 788, richiamato dall'art 9 della citata legge n 77 del 1963, non dall'INPS su richiesta del lavoratore, bensi dal datore di lavoro, alla fine di ogni periodo di paga. (V 6130/80, mass n 409878; (V 5118/80, mass n 408976; (V 6246/79, mass n 402974).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 03/02/1963 num. 77 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 77 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)