Sez. 5 - , Sentenza n. 27646 del 29/09/2023 (Rv. 669046 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Prova del requisito ex art. 27 bis, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 600 del 1973 - Certificazione ex art. 27 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 - Contenuto.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
Ai fini della prova del requisito di cui all'art. 27 bis, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esenzione dalla ritenuta d'imposta di cui al comma 3 del medesimo art. 27 bis è sufficiente che la certificazione ivi prevista attesti l'assoggettabilità di carattere generale della società alle imposte sul reddito nello Stato di residenza, senza fruizione di regimi di esonero e da intendersi soddisfatta indipendentemente da agevolazioni comunque compatibili con la normativa unionale.
Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 1 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)