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Sez. 5 - , Sentenza n. 4771 del 24/02/2017 (Rv. 643109 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Società residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea titolari di partecipazioni nel capitale sociale di società residenti in Italia – Distribuzione degli utili – Rimborso della ritenuta – Presupposti – Prova – Certificazione dell’autorità fiscale – Necessità.
Stato
decisa il 2017-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643109-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di redditi di capitale, il diritto al rimborso delle ritenute alla fonte sugli utili percepiti da una società residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, che sia titolare di partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale di società residente in Italia, ai sensi dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, “ratione temporis” vigente, richiede, quale necessario presupposto, la produzione della certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, relativamente alla soggezione non in astratto, ma in concreto, della società ad uno dei tributi indicati nella direttiva 435/90/CEE del Consiglio, trovando applicazione la regola generale desumibile dal precedente art. 27, comma 3, del medesimo d.P.R.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)