Sez. 6, Sentenza n. 23328 del 29/01/2025 Ud. (dep. 23/06/2025) Rv. 288184-01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Giudizio d’appello - Erronea dichiarazione di prescrizione del reato in primo grado - Regola di giudizio dell’evidenza della prova d’innocenza - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, in mancanza di rinunzia dell'imputato, all'esito del giudizio di primo grado sia stata erroneamente dichiarata la prescrizione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio che condiziona l'assoluzione alla sussistenza dell'evidenza della prova d'innocenza, ma la regola generale che, in presenza del dubbio sulla penale responsabilità, impone l'assoluzione dell'imputato.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)