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Sez. 3, Sentenza n. 2328 del 04/04/1985 (Rv. 440200 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONDIZIONI, QUALITÀ, USO E DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USI NON ABITATIVI - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE STABILITO DAL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440200-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONDIZIONI, QUALITÀ, USO E DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USI NON ABITATIVI - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE STABILITO DAL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La disposizione introdotta dal decreto-legge 28 ottobre 1977 n. 778 (convertito nella legge 23 dicembre 1977 n. 928) e confermata nei successivi provvedimenti di proroga delle locazioni di immobili urbani, la quale - innovando sulla precedente disciplina - ha stabilito, con riferimento anche ai contratti non soggetti a proroga, il divieto d'aumento del canone anche se la locazione venga rinnovato con altro conduttore, trova applicazione soltanto per i contratti concernenti immobili destinati ad uso di abitazione e non pure quelli relativi ad immobili non abitativi.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 CORTE COST., Legge 23/12/1977 num. 928 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)