Sez. 3, Sentenza n. 2683 del 30/03/1988 (Rv. 458374 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONDIZIONI, QUALITÀ, USO E DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USI NON ABITATIVI - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE STABILITO DAL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - CONDIZIONI, QUALITÀ, USO E DESTINAZIONE DELLO IMMOBILE - IMMOBILI DESTINATI AD USI NON ABITATIVI - DIVIETO DI AUMENTO DEL CANONE STABILITO DAL D.L. N. 778 DEL 1977 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
La disposizione introdotta dal decreto legge 28 ottobre 1977 n. 778 (convertito nella legge 23 dicembre 1977 n. 928) e confermata nei successivi provvedimenti di proroga delle locazioni di immobili urbani, la quale - innovando sulla precedente disciplina - ha stabilito, con riferimento anche ai contratti non soggetti a proroga, il divieto di aumento del canone anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore, trova applicazione soltanto per i contratti concernenti immobili destinati ad uso di abitazione e non pure quelli relativi ad immobili non abitativi. (V 4477/85, mass n 441941; (Conf 2328/85, mass n 440200).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/1977 num. 778 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 77 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/1978 num. 298 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)