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Sez. 3, Sentenza n. 1477 del 27/04/1995 Cc. (dep. 03/06/1995) Rv. 202473 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Casi - Effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria - Incidenza sul contenuto della norma incriminatrice - Esclusione - Fattispecie: inammissibilità di richiesta di revoca.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202473-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato

L'art. 673 cod. proc. pen. prevede la revoca della sentenza di condanna solo nei casi di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, mentre gli effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria - secondo quanto risulta dall'art. 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norma compresa tra quelle richiamate dal D.L. n. 468 del 1994, dai successivi D.L. n. 551 del 1994 e D.L. n. 649 del 1994 e dall'art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724) - non hanno alcuna incidenza sul contenuto della norma incriminatrice e danno luogo soltanto all'estinzione del reato per intervenuta oblazione. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso inammissibilità di richiesta di revoca di condanna formulata in seguito a domanda di concessione in sanatoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)