diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1800 del 28/07/1965 (Rv. 313416 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*
Stato
decisa il 1965-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313416-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - DIFFERENZA TRA USO E INNOVAZIONI.*

La facolta concessa al condomino di apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa prescinde da qualsiasi riferimento ad un corrispondente incremento dell'uso spettante agli altri condomini. Per pari uso della cosa comune deve intendersi infatti non un uso identico a quello attuato dal condomino modificatore(perche se cosi fosse le modificazioni lecite non sarebbero concepibili, ne particolarmente attuabili, potendo l'eventuale pretesa dell'altro condomino importare addirittura l'abolizione delle opere eseguite), ma quel qualsiasi altro miglior uso che gli altri condomini possono convenientemente fare in altra parte della cosa comune, sempre che non si superino i limiti posti dal citato art.1102 cod.civile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)