Sez. 2, Sentenza n. 4601 del 14/07/1981 (Rv. 415310 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - PER USO - NOZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - PER USO - NOZIONE.*
La nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, utilizzando la medesima, deve consentire agli altri a norma dell'art 1102 cod civ, non e da intendere nel senso di uso identico, giacche l'identita nello spazio, o addirittura nel tempo, potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare o addirittura un uso a proprio esclusivo vantaggio, soprattutto nel caso di modificazioni apportate alla cosa. (nella specie, in cui i giudici del merito avevano ritenuto uso legittimo della cosa comune ai sensi dell'art 1102 cod civ l'appoggio, da parte di un condomino, di una trave del solaio di separazione tra due piani alla 'cassà delle scale comuni, il SC, alla stregua del principio che precede, ha considerato corretta la decisione). (V 497/73, mass n 362506; (V 1800/65, mass n 313416; (Conf 2341/72, mass n 359720).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)