Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019 (Rv. 653398 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Contestazione del diritto ad un'esenzione - Mera difesa - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
La contestazione del diritto ad un'esenzione (nella specie, quella di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992), costituisce una mera difesa, poiché mediante la stessa è negata l'esistenza dei fatti costitutivi dedotti in giudizio, sicché può essere formulata per la prima volta in appello non incorrendo nel divieto di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)