Sez. L - , Ordinanza n. 16139 del 19/06/2018 (Rv. 649288 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | Indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento - Diritto alla relativa contribuzione - Applicabilità - Decorrenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto; ne consegue che anche per il versamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento si applica la prescrizione breve, con decorrenza dalla cessazione del rapporto, restando irrilevante l'epoca in cui tale diritto sia stato eventualmente accertato in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 5, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)