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Sez. L, Sentenza n. 15798 del 12/06/2008 (Rv. 603630 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | Riferimento ad ogni tipo di indennità e ad ogni rapporto di lavoro - Fondamento - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento e di esonero agevolato per inidoneità al lavoro - Inclusione.
Stato
decisa il 2008-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603630-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)