Sez. L, Sentenza n. 3640 del 17/04/1996 (Rv. 497116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Mancanza commessa nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro tra le parti - Licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato per mancanze commesse nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)