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Sez. L, Sentenza n. 3640 del 17/04/1996 (Rv. 497116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Mancanza commessa nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro tra le parti - Licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

È illegittimo il licenziamento disciplinare intimato per mancanze commesse nel corso di un precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)