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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21516 del 15/09/2017 (Rv. 646034 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Esercizio dell'azione revocatoria da parte del commissario straordinario - “Dies a quo” - Condizione ex art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 - Preventiva autorizzazione all'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali - Rilevanza - Conseguenze - Regime anteriore ex legge n. 95 del 1979 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2017-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646034-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sotto il vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta, ex art. 49 del predetto decreto, dal commissario straordinario "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento". Ne consegue che, con riferimento al “dies a quo” per l’esperimento dell’azione, non può trovare applicazione il regime anteriore della legge n. 95 del 1979, secondo cui la revocatoria fallimentare è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49, Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)