diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3006 del 28/09/1968 (Rv. 335850 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - OBBLIGHI DELLE PARTI - DEL COLONO - RACCOLTA DEI FRUTTI - RIFIUTO - TURBATIVA POSSESSORIA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO ALLA RACCOLTA DEI FRUTTI DA PARTE DEL CONCEDENTE - TURBATIVA POSSESSORIA - SUSSISTENZA*
Stato
decisa il 1968-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335850-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - PARZIARIA - OBBLIGHI DELLE PARTI - DEL COLONO - RACCOLTA DEI FRUTTI - RIFIUTO - TURBATIVA POSSESSORIA - ESCLUSIONE - IMPEDIMENTO ALLA RACCOLTA DEI FRUTTI DA PARTE DEL CONCEDENTE - TURBATIVA POSSESSORIA - SUSSISTENZA*

Nel rapporto di Colonia parziaria, mentre il semplice rifiuto del colono di raccogliere i frutti, integra un mero inadempimento di una obbligazione contrattuale e non una turbativa del possesso del concedente, perseguibile con l'Azione di manutenzione, tale turbativa, invece, si verifica ove al detto rifiuto si accompagni la manifestazione del fermo proposito del colono di impedire che il concedente, ponendo rimedio alla sua inerzia, provveda egli stesso alla raccolta. Benvero, poiche la raccolta a tempo debito dei frutti costituisce un diritto del concedente, il potere di fatto inerente a tale diritto rientra nel possesso del medesimo concedente, tutelabile con le azioni possessorie. (V. N. 2968-68).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)