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Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE | Circolazione stradale - Obbligo dell’utente della strada di tenere in debita considerazione l’eventuale imprudenza altrui - Maggiore intensità dell’obbligo nel caso in cui si provenga da strada secondaria - Rilevanza della precedenza di fatto o cronologica - Condizioni - Esclusione della precedenza di fatto in presenza di collisione - Fondamento. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670012-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE

In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità

da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.

Cod. Strada art. 145, Cod. Strada art. 154, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)