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Sez. 3, Sentenza n. 10491 del 01/06/2004 (Rv. 573322 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO | Esercizio della stessa - Esenzione da responsabilità - Esclusione - Archiviazione del procedimento sanzionatorio da parte del Prefetto - Rilevanza ai fini dell'esclusione di responsabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573322-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO

In caso di responsabilità da scontro di veicoli, la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente è fatto idoneo a costituire in colpa il soggetto, né può spiegare alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla responsabilità, l'ordinanza prefettizia di archiviazione in ordine all'infrazione all'art. 145 del codice della strada, che disciplina il diritto di precedenza, in un primo momento contestata al conducente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 105, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 145, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)