Sez. 2, Sentenza n. 8040 del 19/07/1993 (Rv. 483218 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - In genere | Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze.
Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Formazione dello stato attivo dell'eredità - In genere
Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale poiché ben può essere richiesta la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione, sia nelle forme di cui all'art. 263 e ss. cod. proc. civ., sia mediante indagini e prove di tipo diverso, come la consulenza tecnica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 723 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)