Sez. 2, Sentenza n. 1458 del 04/02/2002 (Rv. 552066 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE | Rendiconto - Operazione preliminare ma non pregiudiziale - Configurabilità - Conseguenze - Istanza di parte - Necessità - Art. 345 cod. proc. civ. - Applicabilità.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IN GENERE
Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 cod. proc. civ. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, in quanto preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone tuttavia in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere la divisione giudiziale ex art. 1111 cod. civ. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio di divisione. Il giudice non può peraltro disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo; con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1111, Cod. Proc. Civ. art. 723 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)