Sez. L, Sentenza n. 9256 del 14/05/2004 (Rv. 572893 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | d.P.R. n. 698 del 1994 - Regime anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 112 del 1998 - Tardiva erogazione di prestazioni assistenziali a favore di invalidi civili - Interessi legali - Decorrenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del D.p.r. 21 settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 08/11/1973 num. 533 art. 7, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., Legge 21/09/1994 num. 698 art. 4, Legge 21/09/1994 num. 698 art. 5, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 112 art. 130 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)