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Sez. L, Sentenza n. 5201 del 06/04/2001 (Rv. 545722 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | D.P.R. n. 698 del 1994 - Tardiva erogazione di prestazioni assistenziali in favore di invalidi civili - Interessi legali - Decorrenza.
Stato
decisa il 2001-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545722-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, la tradiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del d.P.R. 21 Settembre 1994, n. 698 (vigente anteriormente alla disciplina di cui all'art. 130, comma terzo, del D.Lgs. n. 112 del 1998, che ha disposto l'accentramento delle relative operazioni presso le Regioni o presso l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amministrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi), comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali, in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria - ma la disposizione è applicabile altresì alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - sono tenuti a corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe, nel caso delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili - in relazione alla cui erogazione, nel procedimento disciplinato dal citato d.P.R. n. 698 del 1994, lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche U.S.L., e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture - uno scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 08/11/1973 num. 533 art. 7, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)