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Sez. 3, Sentenza n. 46850 del 07/12/2005 Ud. (dep. 22/12/2005) Rv. 232659 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO | Intermediazione di manodopera - Reati di cui alla Legge n. 83 del 1970 - Abrogazione parziale ad opera del D.Lgs. n. 297 del 2002 - Configurabilità per il solo intermediario e non per il datore di lavoro.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO

La mediazione di manodopera agricola in violazione delle disposizioni di cui al D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito in Legge 11 marzo 1970 n. 83, integra il reato di cui all'art. 20 del citato D.L. anche dopo la entrata in vigore del D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297, atteso che l'art. 8, comma primo lett. e), di quest'ultimo decreto ha abrogato soltanto gli articoli da due a quattordici delle disposizioni del 1970, così che per la violazione delle norme sul collocamento dei lavoratori agricoli è stata depenalizzata solo la condotta del datore di lavoro e non anche quella dell'intermediario.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 459 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 27, Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)