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Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 15/10/1968 (Rv. 336287 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - RILASCIO IN DATA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336287-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI(PROCURA) - RILASCIO IN DATA ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - SUFFICIENZA.*

La disposizione del secondo comma dell'art. 125 cod.proc.civ. e applicabile anche agli Atti di impugnazione pei quali non sia obbligatorio il mandato speciale. Conseguentemente, ai fini della validita di un atto di appello non e necessario che il difensore fosse gia munito di procura al momento della notificazione dell'atto stesso, ma e sufficiente che essa gli sia rilasciata anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata del che puo desumersi implicita dimostrazione dalla mancata apposizione di rilievi formali da parte del cancelliere tenuto, a norma dell'art. 74 ultimo comma disp. Attuaz. Cod.proc.civ. a controllare la regolarita degli Atti della parte che si costituisce in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)