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Sez. 3, Sentenza n. 1245 del 18/04/1972 (Rv. 357744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - EFFICACIA SANATORIA EX TUNC - SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - RILASCIO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RAPPRESENTATA - EFFICACIA SANATORIA EX TUNC - SCADENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE - IRRILEVANZA.*

Il rilascio della procura al difensore dell'attore o dell'appellante in un momento successivo alla notificazione dell'atto introduttivo, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata - come previsto dall'art 125, secondo comma cod proc civ - ha effetto sanatorio dell'originario difetto di rappresentanza processuale, nel senso che la parte ratifica, riconoscendola come validamente esplicata in suo nome, l'attivita processuale espletata dal difensore fino ad allora sfornito di procura. Ne deriva che per effetto di tale sanatoria operativa ex tunc, non ha alcuna Rilevanza che la Costituzione in giudizio dell'appellante, a mezzo della procura cosi validamente rilasciata, abbia avuto luogo quando gia era scaduto il termine per impugnare. (Conf 3301'68, mass n 336287; 2290'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)