Sez. 2 - , Ordinanza n. 2 del 02/01/2023 (Rv. 666669 - 02)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Erronea instaurazione del contraddittorio nei confronti di un Ministero al posto di un altro - Art. 4 della l. n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Eccezione tempestivamente sollevata dall’Avvocatura dello Stato - Concessione di un termine per la corretta instaurazione del contradittorio - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie. CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE - In genere.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
L'erronea evocazione in giudizio di un ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato.(Principio affermato in fattispecie nella quale, a fronte nella necessaria notifica al Ministero della Giustizia ed a quello dell'Economia e delle Finanze, dovendo il giudice di merito determinare il "quantum" dovuto separatamente dai due dicasteri, in relazione ai ritardi ascrivibili a ciascuno dei diversi plessi giurisdizionali di riferimento, era stato evocato in giudizio solo il primo Ministero.)
Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)