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Sez. 1, Sentenza n. 7666 del 26/03/1981 Ud. (dep. 30/07/1981) Rv. 150014 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - NATURA DISCREZIONALE E CONTENUTO ORDINATORIO DEL PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150014-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - NATURA DISCREZIONALE E CONTENUTO ORDINATORIO DEL PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE.*

La separazione dei giudizi ordinata a norma dell'art. 414 cod. proc. pen. ha carattere meramente discrezionale e contenuto ordinatorio e, non delimitando i poteri d'indagine, non viola neppure i diritti della difesa anche se trattasi di compartecipazione di persone nel reato. In tal caso, infatti, la separazione non comporta alcun pregiudizio dell'attività difensiva di ciascun imputato poiché al giudice non resta preclusa la pienezza delle indagini, anche se le valutazioni espresse nei confronti del coimputato la cui posizione sia stata stralciata hanno soltanto carattere incidentale, senza alcun effetto vincolante nel successivo giudizio. Conseguentemente il provvedimento di separazione non è soggetto ad impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)