Sez. 3, Sentenza n. 7793 del 15/04/1982 Ud. (dep. 01/09/1982) Rv. 154973 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - NATURA DISCREZIONALE - ORDINANZA DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - SEPARAZIONE DI GIUDIZI - NATURA DISCREZIONALE - ORDINANZA DI SEPARAZIONE DEI GIUDIZI - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento di separazione dei giudizi ha carattere ordinatorio ed è affidato alla discrezionalità del giudice che lo emette; esso non è impugnabile per il principio, sancito dall'art. 190 cod. proc. pen., della inoppugnabilità di quei provvedimenti non riconosciuti, dalla legge processuale, specificamente impugnabili. (Conf mass n 151859; (Conf mass n 150125; (Conf mass n 150014; (Conf mass n 143754; (Conf mass n 143677; (Conf mass n 143578; (Conf mass n 142975; (Conf mass n 142131; (Conf mass n 139975; (Conf mass n 131442; (Conf mass n 130288; (Conf mass n 127093; (Conf mass n 126930; (Conf mass n 121367, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)