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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28261 del 15/10/2021 (Rv. 662527 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Concessione "ad aedificandum" - Contenuto di diritto di superficie - Necessità - Esclusione - Natura di diritto personale - Configurabilità - Interpretazione delle pattuizioni contrattuali - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662527-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio), rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. da parte del giudice di merito; di talché, al fine di sancire se una concessione "ad aedificandum" sia costitutiva di diritti di natura reale o meramente obbligatoria, è decisiva l'interpretazione complessiva del contratto e, in particolare, della disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento della cessazione del rapporto concessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1362, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)