Sez. 2, Sentenza n. 7300 del 29/05/2001 (Rv. 547101 - 01)
SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Concessione "ad aedificandum" - Contenuto del diritto di superficie ex art. 952 cod. civ. - Necessità - Esclusione - Natura di diritto personale nei soli confronti del concedente - Configurabilità - Interpretazione del contratto in senso non reale, ma obbligatorio - Condizioni.
SUPERFICIE - COSTITUZIONE - IN GENERE
La concessione "ad aedificandum", stante l'autonomia contrattuale delle parti, riconosciuta dall'art. 1322 cod. civ., non si concreta sempre necessariamente in un diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 cod. civ., potendo in taluni casi assumere i caratteri e i contenuti di un diritto personale nei soli confronti del concedente, trovando la sua fonte in un contratto (atipico) con effetti meramente obbligatori non soggetto a rigori di forma o di pubblicità. Tuttavia al fine di poter interpretare in tal senso, anziché in quello conforme allo schema tipico approntato dal legislatore, la concreta pattuizione intervenuta fra le parti, occorre che emergano (e vengano indicati dal giudice di merito) i peculiari indici rivelatori di una simile configurazione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)