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Sez. 2, Sentenza n. 4192 del 19/12/1975 (Rv. 378542 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) - DISCIPLINA DELL'ABROGATO CODICE CIVILE - CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO - NECESSITA - INDENNIZZO - ESCLUSIONE - SOPRAELEVAZIONE EFFETTUATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO COD CIVILE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378542-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) - DISCIPLINA DELL'ABROGATO CODICE CIVILE - CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO - NECESSITA - INDENNIZZO - ESCLUSIONE - SOPRAELEVAZIONE EFFETTUATA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO COD CIVILE - IRRILEVANZA.*

Il diritto di sopraelevazione attribuito al proprietario dell'ultimo piano dall'art 564 cod civ abrogato era intrinsecamente diverso dal diritto di sopraelevazione assicurato al medesimo dall'art 1127 cod civ vigente, in quanto, contrariamente a quest'ultimo, era condizionato al consenso degli altri condomini e presupponeva necessariamente il trasferimento da parte di costoro del diritto di sfruttare l'intera residua suscettibilita edificatoria del suolo (ovvero, meno propriamente, della proprieta dello spazio aereo soprastante l'edificio). Ne consegue che il proprietario dell'ultimo piano, il quale, vigendo il codice civile abrogato, abbia ottenuto dagli altri condomini dello stabile o dall'originario proprietario esclusivo di questo, il permesso di edificare, non e tenuto a pagare loro l'indennita prevista, per la prima volta, dall'art 1127 cod civ, ove abbia sopraelevato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, in quanto, al momento dell'Esercizio del suo diritto gia disponeva, nel suo patrimonio, della facolta di sfruttare la residua suscettibilita edificatoria del suolo comune, la cui attuale appartenenza a tutti i condomini e, invece, il necessario presupposto dell'Obbligo del pagamento della cennata indennita. (V 2561/63; 1463/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. Abrog. art. 564

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)