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Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO | Condominio - Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell’art. 1127 c.c. - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Titolo antecedente al codice del 1942 che la escludeva - Irrilevanza - Fondamento. COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETA' DELLA COLONNA D'ARIA - In genere.
Stato
decisa il 2022-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666437-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - INDENNIZZO

In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.

Cod. Civ. Abrog. art. 564, Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)